Sez. 1, Sentenza n. 2178 del 27/05/1977 (Rv. 385902 - 01)
PATRIA POTESTA - RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE - ESERCIZIO DI IMPRESE COMMERCIALI - AUTORIZZATA CONTINUAZIONE DELL'ESERCIZIO - ATTI CONSENTITI AL GENITORE - MEZZI PERTINENTI ALL'ESERCIZIO - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
PATRIA POTESTA - RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE - ESERCIZIO DI IMPRESE COMMERCIALI - AUTORIZZATA CONTINUAZIONE DELL'ESERCIZIO - ATTI CONSENTITI AL GENITORE - MEZZI PERTINENTI ALL'ESERCIZIO - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Il genitore, il quale sia stato autorizzato dal tribunale alla continuazione dell'Esercizio dell'impresa commerciale del minore, ai sensi dell'art 320 quarto comma cod civ, puo compiere tutti gli Atti che si presentino, secondo un giudizio di normalita ed adeguatezza, come mezzi pertinenti per il raggiungimento di quel fine, senza necessita di una specifica autorizzazione del giudice tutelare, ove detti Atti rientrino fra quelli cosiddetti di straordinaria amministrazione, elencati dal terzo e dal quarto comma della citata norma. (nella specie, premesso il principio di cui sopra, la SC ha ritenuto correttamente affermato dai giudici del merito che il genitore autorizzato all'Esercizio dell'impresa fosse abilitato alla Costituzione in pegno di titoli di credito, compresi fra le attivita patrimoniali dell'impresa medesima, per la concessione di un fido bancario necessario e proporzionato alle normali esigenze aziendali). (V 2413/68, mass n 334799).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1846, Cod. Civ. art. 1851
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)