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Sez. 3, Sentenza n. 5869 del 24/05/1991 (Rv. 472339 - 01)

Trasporti - Contratto di trasporto (diritto civile) - Internazionale | Convenzione di Ginevra 19 maggio 1956 - Applicabilità - Volontà delle parti - Prova.
Stato
decisa il 1991-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472339-01

Trasporti - Contratto di trasporto (diritto civile) - Internazionale

In tema di trasporto internazionale di merci su strada, l'applicabilità della particolare normativa contenuta nella Convenzione Internazionale di Ginevra del 19 maggio 1956, resa esecutiva in Italia con legge n. 1621 del 1960, è condizionata ad una concreta determinazione di volontà delle parti, la quale, in mancanza della lettera di vettura, può risultare dalla disciplina negoziale stabilita dalle parti stesse; l'accertamento di questa determinazione volitiva, che le parti possono provare con qualsiasi mezzo di prova, è riservato al giudice di merito e, se sorretto da motivazione immune da vizi, non può, quindi, essere oggetto di censura in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1693, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 06/12/1960 num. 1621

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)