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Sez. 3, Sentenza n. 2753 del 07/03/1992 (Rv. 476104 - 01)

Contratti agrari - Controversie, disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione - In genere | Onere relativo dell'autore - Convenuto proponente domanda riconvenzionale - Estensione.
Stato
decisa il 1992-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476104-01

Contratti agrari - Controversie, disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione - In genere

L'art. 46 della legge 3 maggio 1982 n. 203 pone a carico della parte che intende proporre in giudizio una domanda relativa ad una controversia in materia di contratti agrari l'onere di promuovere il tentativo di conciliazione innanzi all'Ispettorato Provinciale dell' Agricoltura competente per territorio, senza distinguere tra la domanda dell'attore e quella riconvenzionale del convenuto, che non si sottrae, quindi, all'applicazione della predetta norma.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)