Sez. 3, Sentenza n. 14900 del 22/10/2002 (Rv. 558010 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE | Onere relativo - A carico dell'attore - Configurabilità - A carico del convenuto che proponga domanda riconvenzionale - Configurabilità - Condizioni - Limiti.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE
L'onere del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, sussiste a carico dell'attore che agisce in giudizio e del convenuto che proponga una domanda in via riconvenzionale per il solo fatto che essi sottopongano al giudice una domanda relativa ad una controversia agraria, a prescindere dalla relativa fondatezza.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)