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Sez. 5, Sentenza n. 11352 del 06/07/2012 (Rv. 623302 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie - Giudizio di ottemperanza - Ordinanza di chiusura del procedimento - Natura meramente ordinatoria - Possibilità di incidere sulla precedente sentenza - Esclusione - Sostanziale revisione di quanto statuito nella sentenza - Ricorribilità ex art. 111 Cost. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2012-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623302-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel processo tributario di ottemperanza, l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 70, comma 8, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 è un provvedimento a carattere meramente ordinatorio, che si limita a dichiarare chiuso il procedimento, una volta preso atto dell'avvenuta esecuzione di provvedimenti emessi con la sentenza che ha precedentemente pronunciato sull'istanza di ottemperanza, a norma dell'art. 70, comma 7, del medesimo d.lgs., e di quelli eventualmente adottati dal commissario "ad acta". Ne consegue che tale ordinanza non può incidere in alcun modo sulla sentenza posta in esecuzione, e, ove ciò accada, operandosi una sostanziale revisione di quanto statuito con la sentenza, avverso la stessa è ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)