diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 24196 del 13/11/2006 (Rv. 594281 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie - Giudizio di ottemperanza - Provvedimenti indispensabili - Natura di sentenza - Modificabilità da parte del giudice - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594281-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, il provvedimento con il quale, nel giudizio di ottemperanza, la commissione tributaria adotta i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'Ufficio che li ha omessi e nomina un commissario "ad acta", al quale fissa un termine per i necessari provvedimenti attuativi, determinando il compenso a lui spettante, ha natura sostanziale di sentenza, tale essendo espressamente qualificato anche dall'art. 70, comma settimo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e non può quindi essere successivamente modificato dal giudice che lo ha emesso, indipendentemente dalla qualificazione in concreto attribuitagli da quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 131 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 134

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)