Sez. 5, Sentenza n. 3617 del 28/02/1972 Ud. (dep. 24/05/1972) Rv. 121090 - 01
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE(LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - PRINCIPI FONDAMENTALI - IRRILEVANZA DELLA DISTINZIONE TRA PROVA DIRETTA E INDIRETTA, GENERICA E SPECIFICA - RILEVANZA DEGLI INDIZI - CONDIZIONI - IRRILEVANZA DELLE CONGETTURE - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE SUL GIUDIZIO PERITALE.*
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE(LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - PRINCIPI FONDAMENTALI - IRRILEVANZA DELLA DISTINZIONE TRA PROVA DIRETTA E INDIRETTA, GENERICA E SPECIFICA - RILEVANZA DEGLI INDIZI - CONDIZIONI - IRRILEVANZA DELLE CONGETTURE - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE SUL GIUDIZIO PERITALE.*
In tema di prove e di libero convincimento del giudice, vanno tenuti presenti i seguenti principi: a)facolta del giudice di utilizzazione, in forza del principio del libero convincimento, di qualsiasi elemento probatorio, pel quale sia adeguatamente dimostrata l'idoneita a dare certezza della sussistenza o meno dei fatti rilevanti ai fini della decisione; b)conseguente irrilevanza della distinzione teorica tra prova diretta e prova indiretta e inesistenza di una graduatoria tra prova generica e prova specifica utilizzabili anche in via di reciproca integrazione; C)necessita, in ipotesi di prova indiretta, di vagliare gli indizi(dati oggettivi idonei, se esaminati isolatamente, a fornire solo probabilita della sussistenza del fatto da accertare)anche nella loro concatenazione logica, per accertare se il loro complesso indiziante possiede quella univocita e concordanza atta a convincere della loro confluenza, entro i limiti delle umane possibilita, alla certezza in ordine al fatto stesso; d)irrilevanza probatoria delle congetture che, caratterizzandosi come intuizioni e apprezzamenti del tutto personali, sono insuscettibili di assurgere a dignita di prova; e)dovere del giudice, in ordine alla prova peritale, di fornire adeguata ragione della eventuale accettazione del giudizio peritale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 308, Cod. Proc. Pen. art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)