Sez. L, Sentenza n. 307 del 16/01/1996 (Rv. 495434 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Inesatto adempimento del lavoratore - Potere di quest'ultimo di richiamare al principio "inadimplenti non est adimplendum" ex art. 1460 cod. civ. - Insussistenza - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE
Con riguardo al mezzo di autotutela previsto dall'art. 1460 cod.civ. (utilmente invocabile anche nel contratto di lavoro subordinato tenuto conto della sua tipica natura di contratto a prestazioni corrispettive) se la parte chiamata successivamente ad adempiere non si avvale del rimedio consentito dall'"exceptio inadimpleti contractus" ed esegue invece la prestazione, deve eseguirla esattamente, non potendo più richiamarsi al principio "inadimplenti non est adimplendum", dal momento che eseguendo, benché inesattamente, la prestazione dimostra di non volersi avvalere dell'eccezione, mentre all'altra parte non è interdetto di avvalersi, per l'inesattezza dell'adempimento, del potere di risoluzione del contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)