Sez. 1, Sentenza n. 2466 del 01/02/2008 (Rv. 601450 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE | Crediti verso lo Stato derivanti da contratti di somministrazione fornitura o appalto - Cessione durante l'esecuzione del contratto - Adesione della P.A. - Necessità - Condizioni - Comunicazione al tesoriere da parte della P.A. - Sufficienza - Notificazione al tesoriere da parte del cessionario - Necessità - Esclusione - Fondamento.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE
In tema di cessione dei crediti verso lo Stato, derivanti da contratti di somministrazione, fornitura o appalto, ancora in corso di esecuzione, dopo l'emissione degli ordinativi di pagamento a favore dell'appaltatore-cedente e prima del loro pagamento da parte del tesoriere, la comunicazione a quest'ultimo da parte dell'amministrazione appaltante dell'avvenuta cessione del credito con l'indicazione del cessionario, preclude l'effetto liberatorio del pagamento effettuato all'originario creditore, poiché la comunicazione dell'avvenuta cessione effettuata dalla P.A. al tesoriere, cui aveva ordinato il pagamento, deve essere equiparata alla notifica da parte del cessionario; ciò perché il tesoriere si inserisce nel rapporto tra la P.A. ed il cessionario del credito, come soggetto che deve dare esecuzione al pagamento, con compiti meramente esecutivi, sicchè il medesimo non può provvedere al pagamento stesso allorché l'amministrazione competente gli abbia comunicato tempestivamente la variazione del soggetto, al quale il pagamento deve essere effettuato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 9, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 351, Legge 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST., Legge 18/11/1923 num. 2440 art. 70
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)