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Sez. L, Ordinanza n. 7008 del 24/03/2026 (Rv. 678436-01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - IN GENERE | Rito del lavoro - Mancanza della procura alle liti - Inesistenza dell'atto introduttivo - Rilascio della procura dopo il deposito del ricorso o l'assegnazione di un termine ex art. 182, comma 2, c.p.c. (ratione temporis vigente) - Sanatoria - Esclusione. PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678436-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - IN GENERE

Il rilascio della procura alle liti di cui all'art. 163, comma 3, n. 6, c.p.c. - applicabile anche nel rito del lavoro - è presupposto per la valida costituzione del rapporto processuale e requisito essenziale dell'atto introduttivo del giudizio, di modo che la relativa mancanza ne comporta l'inesistenza giuridica, non sanabile dal rilascio della procura successivamente al deposito dell'atto stesso - atteso che nel processo del lavoro non è applicabile l'art. 125, comma 2, c.p.c., realizzandosi la costituzione nel giudizio mediante il deposito del ricorso -, né emendabile con l'assegnazione di un termine per la regolarizzazione ex art. 182, comma 2, c.p.c. (nel testo

previgente rispetto alla riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022), che non consente di sanare l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite.

Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. N.6, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 182 com. 2, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)