Sez. 3 - , Sentenza n. 28251 del 09/10/2023 (Rv. 669047 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Art. 182, comma 2, c.p.c. nel testo anteriore alla cd. Riforma Cartabia - Inesistenza o mancanza in atti della procura - Sanatoria - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
L'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad "un vizio che determina la nullità della procura", a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza. (Nella specie, la S.C. ha escluso, in ragione della previsione di cui all'art. 182, comma 2, c.p.c., ratione temporis vigente, la sanatoria di una procura inesistente, in quanto sottoscritta da un soggetto estraneo alla società che l'avrebbe conferita).
Cod. Proc. Civ. art. 182 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)