Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 681 del 12/01/2017 (Rv. 643313 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA | Parte dei precedenti gradi di giudizio o suo successore a titolo universale o particolare - Liquidatore nella procedura di concordato preventivo - Qualità di successore - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA
La legittimazione al ricorso per cassazione di un soggetto che non ha partecipato al grado precedente del giudizio può essere riconosciuta soltanto se egli sia un successore, a titolo universale o particolare, nel diritto controverso; non possiede la qualità di successore a titolo particolare il liquidatore nella procedura di concordato preventivo, il quale subentra soltanto nella gestione dei beni ceduti e, più in generale, nelle questioni attinenti alla liquidazione ed al carattere concorsuale del credito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 182
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)