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Sez. L, Sentenza n. 14206 del 27/10/2000 (Rv. 541273 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA | Della parte dei precedenti gradi di giudizio o successore a titolo universale o particolare - Sussistenza - Liquidatore nella procedura di concordato preventivo - Qualità di successore - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541273-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA

La legittimazione al ricorso per cassazione di un soggetto che non ha partecipato al grado precedente del giudizio può essere riconosciuta soltanto se egli sia un successore, a titolo universale o particolare, nel diritto controverso; non possiede la qualità di successore a titolo particolare il liquidatore nella procedura di concordato preventivo, il quale subentra soltanto nella gestione dei beni ceduti e più in generale nelle questioni attinenti alla liquidazione ed al carattere concorsuale del credito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 165 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 165 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)