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Sez. 1, Sentenza n. 5874 del 07/11/1981 (Rv. 416620 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - PAGAMENTO DA PARTE DEL GENITORE TENUTO AL MANTENIMENTO - INTERESSE ALL'INDIVIDUAZIONE DEL DESTINATARIO DOPO IL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ E LA CESSAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEL FIGLIO CONVIVENTE COL GENITORE - SPETTANZA AL GENITORE OBBLIGATO - OMESSA RICHIESTA DA PARTE DEL FIGLIO DEL PAGAMENTO DIRETTO DELLO ASSEGNO DI MANTENIMENTO - RICONOSCIMENTO IMPLICITO DEL NECESSARIO RIVERSAMENTO DEL CREDITO NEL PATRIMONIO DEL GENITORE CONVIVENTE - FONDAMENTO.*
Stato
decisa il 1981-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416620-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - PAGAMENTO DA PARTE DEL GENITORE TENUTO AL MANTENIMENTO - INTERESSE ALL'INDIVIDUAZIONE DEL DESTINATARIO DOPO IL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ E LA CESSAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEL FIGLIO CONVIVENTE COL GENITORE - SPETTANZA AL GENITORE OBBLIGATO - OMESSA RICHIESTA DA PARTE DEL FIGLIO DEL PAGAMENTO DIRETTO DELLO ASSEGNO DI MANTENIMENTO - RICONOSCIMENTO IMPLICITO DEL NECESSARIO RIVERSAMENTO DEL CREDITO NEL PATRIMONIO DEL GENITORE CONVIVENTE - FONDAMENTO.*

L'interesse all'individuazione del destinatario del pagamento, dopo il raggiungimento della maggiore età e la cessazione dello affidamento del figlio al genitore con il quale lo stesso continua a convivere, va riconosciuto al genitore obbligato al mantenimento, soprattutto quando il genitore (già) affidatario prosegua l'Azione da lui promossa per il periodo in cui il figlio, divenuto maggiorenne, continui a vivere con lui. In tale ipotesi il figlio affidato ad uno dei genitori, che continui a convivere con quest'ultimo anche dopo il raggiungimento della maggiore età e che non insista per ottenere direttamente l'assegno di mantenimento da parte del genitore obbligato, riconosce implicitamente che il proprio credito deve essere riversato nel patrimonio del genitore convivente, il quale provvede, (anticipandone l'importo) al soddisfacimento delle sue esigenze e deve essere riconosciuto come destinatario del pagamento, anche in caso di opposizione del genitore obbligato. (Conf 3416/81, mass n 414008).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)