Sez. 1, Sentenza n. 3115 del 21/05/1984 (Rv. 435154 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - RINUNCIA AL PAGAMENTO DELL'ASSEGNO FISSATO PER LA MOGLIE ED I FIGLI - NULLITÀ - CONDIZIONI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - RINUNCIA AL PAGAMENTO DELL'ASSEGNO FISSATO PER LA MOGLIE ED I FIGLI - NULLITÀ - CONDIZIONI.*
È nulla la rinuncia al pagamento dell'assegno fissato per la moglie ed i figli in Sede di separazione consensuale omologata, sia pure limitata agli "arretrati", ove l'assegno medesimo abbia natura alimentare, e tale nullità può essere fatta valere dalla madre affidataria della prole anche per la quota di spettanza dei figli diventati maggiorenni, attesa la legittimazione della prima a richiedere il pagamento delle somme dovute a tale titolo per i secondi. (V 5271/82, mass n 423082; (V 3416/81, mass n 414007; (V 5875/81, mass n 416620, sulla seconda parte; (Conf 2481/82, mass n 420342, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 158 CORTE COST., Cod. Civ. art. 160
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)