Sez. L, Sentenza n. 4727 del 10/11/1989 (Rv. 464136 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - FONDO EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 638 DEL 1955 - SOPPRESSIONE - FONDO INTEGRATIVO ISTITUITO PRESSO L'INPS EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 1084 DEL 1971 PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS - ISCRIZIONE DI QUESTI ULTIMI - ART. 8 DELLA LEGGE N. 1084 CIT. - PORTATA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - FONDO EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 638 DEL 1955 - SOPPRESSIONE - FONDO INTEGRATIVO ISTITUITO PRESSO L'INPS EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 1084 DEL 1971 PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS - ISCRIZIONE DI QUESTI ULTIMI - ART. 8 DELLA LEGGE N. 1084 CIT. - PORTATA.*
L'art. 8 della legge 6 dicembre 1971 n. 1084 - nel definire le aziende private del gas ai fini dell'iscrizione dei dipendenti al fondo integrativo istituito presso l'i.N.P.S. dall'art. 1 della stessa legge contestualmente alla soppressione del fondo di previdenza di cui all'art. 1 della legge 1 luglio 1955 n. 638 - si riferisce in ogni caso ad aziende che producono, o distribuiscono, gas ricavato da un'attività manifatturiera di trasformazione chimica di fonti naturali di energia (mediante la tecnica della distillazione dal carbon fossile o la manipolazione del petrolio o del G.P.l.), con conseguente esclusione delle aziende la cui attività di produzione o distribuzione concerne il gas naturale metano, che non cambia le sue qualità e la sua struttura molecolare per effetto delle varie operazioni (vaporizzazione, decompressione, miscelazione, odorizzazione) cui viene sottoposto per la distribuzione a fini civili. Tale interpretazione del citato art. 8 della legge n. 1084 del 1971 - di cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in rapporto all'art. 3 cost. - è confermata dalla modifica della stessa norma operata (mediante la soppressione del termine "manifatturato") dall'art. 1, punto 4, della legge 3 marzo 1987 n. 61, che ha eliminato il pregresso limite all'Obbligo contributivo, senza peraltro essere applicabile retroattivamente (art. 11 preleggi). (V 3294/87, mass n 452352; (V 1098/84, mass n 433245).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 01/07/1955 num. 638 art. 1, Legge 01/07/1955 num. 638 art. 2, Legge 01/07/1955 num. 638 art. 9, Legge 22/12/1960 num. 1593 art. 1, Legge 22/12/1960 num. 1593 art. 2, Legge 06/12/1971 num. 1084 art. 1, Legge 06/12/1971 num. 1084 art. 7, Legge 06/12/1971 num. 1084 art. 8, Legge 03/03/1987 num. 61 art. 1 n. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)