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Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Istituzione e denominazione del Fondo integrativo

1. Il Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, di cui all'articolo 1 della legge 1° luglio 1955, n. 638, e' soppresso con effetto dal 1° novembre 1967.

2. Dalla stessa data e istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con gestione autonoma, il Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas, con la struttura stabilita dalle disposizioni che seguono.3

Art. 2 Rapporti patrimoniali

1. Il Fondo istituito dalla presente legge, e per esso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, subentra nelle attivita' e nelle passivita', negli oneri e nei diritti, nonche' nel patrimonio immobiliare, nelle riserve comunque costituite ed in quanto altro di pertinenza del Fondo soppresso dal primo comma dell'articolo precedente.

Art. 3 Iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti

1. Gli iscritti al Fondo ai sensi dell'articolo 7 della presente legge, a decorrere dal 1° novembre 1967, sono assoggettati all'obbligo dell'assicurazione generale per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, numero 1155, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' secondo le norme della presente legge.

Art. 4 Scopi del Fondo

1. Nei limiti e alle condizioni della presente legge il fondo ha lo scopo di integrare, in favore degli iscritti e dei loro superstiti aventi diritto, il trattamento dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.

Art. 5 Poteri del comitato amministratore del Fondo

1. Spetta al comitato amministratore:

  1. a) vigilare sull'attuazione delle norme della presente legge e dare pareri sulle questioni che possono sorgere nell'applicazione di esse;

  2. b) esercitare la vigilanza sul versamento dei contributi dovuti al Fondo;

  3. c) decidere in via definitiva i ricorsi riguardanti contributi e le prestazioni in applicazione della presente legge;

  4. d) esaminare ed esprimere parere sui bilanci preventivi e consuntivi relativi alla gestione del Fondo;

  5. e) dare pareri sull'impiego delle somme eccedenti la normale liquidita' della gestione, nei limiti del piano degli impieghi deliberato dal consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969 n. 153.

Art. 6 Ordinamento del Fondo

1. Il Fondo istituito dall'articolo 1 della presente legge e' ordinato in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione.

2. Presso la gestione del fondo e' costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, deve essere pari all'importo di una annualita' delle pensioni integrative in corso di pagamento a tale epoca.

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MARZO 1987, N.61

Art. 7 Obbligo di iscrizione al Fondo

1. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo i dipendenti delle aziende private del gas con qualifica di impiegato o di operaio in servizio effettivo alla data del 1° novembre 1967 o a quella di assunzione, se posteriore.

2. Il personale nuovo assunto, che abbia superato il periodo di prova previsto dai contratti collettivi di lavoro di categoria e che sia confermato in servizio effettivo dalla azienda, e' iscritto al Fondo a decorrere dalla data di assunzione.

3. E' escluso dall'iscrizione al Fondo il personale assunto per lavori di carattere eccezionale o temporaneo, ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria, o assunto temporaneamente in ottemperanza a particolari disposizioni di legge.

4. Sono altresi' esclusi i dipendenti con qualifica di dirigente.

Art. 8 Le aziende private del gas

1. Agli effetti della presente legge, sono aziende private del gas quelle che, per atto di concessione amministrativa, producono e distribuiscono o soltanto distribuiscono gas alla cittadinanza per usi civili, nonche' quelle gia' tenute ad iscrivere il proprio personale all'istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, soppresso dall'articolo 2 della legge 1 luglio 1955, n. 638.

Art. 9 Finanziamento del Fondo e determinazione del contributo

1. Per il finanziamento delle pensioni integrative, nonche' per le relative spese di amministrazione, e' dovuto al fondo un contributo pari al 5,60 per cento a totale carico delle aziende, da calcolarsi sulla retribuzione globale mensile di cui al successivo articolo 10 e sulla tredicesima mensilita' percepita dagli iscritti.

2. Il contributo di cui al comma precedente e' dovuto altresi' sull'indennita' corrisposta agli iscritti in sostituzione del periodo di preavviso, previsto dai contratti collettivi di categoria. In caso di morte, e' soggetta a contributo soltanto la quota di indennita' sostitutiva del preavviso corrispondente al periodo compreso tra l'effettiva cessazione dal servizio dell'iscritto e la data del decesso.

3. La misura del contributo previsto dal primo comma del presente articolo puo' essere variata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del Comitato amministratore del fondo, in relazione al fabbisogno del fondo stesso e alle risultanze di gestione.

4. Il Fondo e' anche alimentato dagli interessi sulle disponibilita' di esso, da donazioni, lasciti e da qualsiasi altro provento spettante per qualsiasi titolo, comprese le multe e le ammende.

Art. 10 Definizione di retribuzione globale mensile

1. Agli effetti della presente legge, per retribuzione globale mensile si intende l'importo normalmente corrisposto al dipendente a titolo di retribuzione minima stabilito dai contratti collettivi di categoria, maggiorato degli aumenti per anzianita' e per merito, dell'indennita' di contingenza e delle altre eventuali indennita' fisse mensili a carattere continuativo.

2. Dalla retribuzione globale mensile sono escluse:

  1. a) le quote delle doppie mensilita';

  2. b) le somministrazioni in natura e le indennita' sostitutive di esse;

  3. c) le indennita' di mensa e simili;

  4. d) le corresponsioni a titolo di rimborso spese, anche se forfettizzate.

Art. 11 Versamento dei contributi, diritto di rivalsa, termine, interessi di mora

1. Insieme con il contributo integrativo di cui all'articolo 9 della presente legge, le aziende sono tenute a versare i contributi dovuti, a qualsiasi titolo, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti anche per la quota a carico dei lavoratori, fermo restando il diritto di rivalsa mediante trattenuta sulla retribuzione ad essi spettante.

2. I versamenti dei contributi, a qualsiasi titolo dovuti, debbono essere effettuati a periodi trimestrali posticipati e non oltre un mese dalla scadenza di ciascun trimestre, secondo le modalita' stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

3. In caso di ritardato versamento oltre il termine predetto, le aziende sono tenute alla corresponsione dell'interesse di mora, calcolato al saggio del 5 per cento annuo, a decorrere dalla data di scadenza del trimestre al quale i contributi si riferiscono.

Art. 12 Assenze dal servizio contrattualmente non riconosciute utili

1. L'iscrizione al Fondo e' sospesa durante i periodi di assenza dal servizio senza retribuzione, non riconosciuti utili agli effetti dell'anzianita' a norma dei contratti collettivi di categoria.

2. Per i periodi di cui al precedente comma l'iscritto puo' ottenere, tuttavia, di versare, a proprio carico, sia per il trattamento integrativo di pensione, sia per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i contributi calcolati sulla retribuzione che gli sarebbe spettata se non fosse stato assente dal servizio.

3. L'iscritto che si avvalga della facolta' prevista dal presente articolo deve proporre domanda al Fondo entro 6 mesi dalla ripresa del servizio. Esso puo' essere ammesso al pagamento dei contributi dovuti in unica soluzione ovvero in rate uguali trimestrali, comprensive dell'interesse al saggio del 5 per cento annuo, di modo che l'estinzione avvenga non oltre i 5 anni.

4. Nel caso che il diritto alle prestazioni maturi prima che sia ultimato il pagamento dell'ultima rata, si considera utile solo il periodo corrispondente alla somma effettivamente versata, salva la facolta' dell'iscritto o dei suoi aventi diritto di corrispondere, in unica soluzione, le rate non scadute.

Art. 13 Assenze dal servizio contrattualmente riconosciute utili

1. Per i periodi di assenza dal servizio senza retribuzione, riconosciuti utili agli effetti dell'anzianita' a norma dei contratti collettivi di categoria, le aziende sono tenute al versamento dei contributi, sia per il trattamento integrativo di pensione dovuto dal fondo, sia per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, commisurati alla retribuzione che sarebbe spettata all'iscritto se non fosse stato assente dal servizio, fermo restando il diritto di rivalsa di cui all'articolo 11, salvo che i suddetti periodi non siano coperti da contribuzione figurativa nella predetta assicurazione generale, nel qual caso i contributi sono dovuti esclusivamente per il trattamento integrativo.

Art. 14 Periodi di assenza dal servizio con retribuzione ridotta durante l'ultimo anno di servizio

1. Per i periodi di assenza dal servizio con retribuzione ridotta a norma dei contratti collettivi di categoria, che si verifichino nell'ultimo anno di iscrizione al fondo, le aziende sono tenute al versamento dei contributi, sia per il trattamento integrativo di pensione, sia per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, calcolati sulla retribuzione che sarebbe spettata all'iscritto senza riduzione, fermo restando il diritto di rivalsa di cui all'articolo 11.

Art. 15 Carattere integrativo della pensione del Fondo-pensione complessiva

1. Il trattamento di pensione corrisposto dal Fondo agli iscritti ed ai loro superstiti e' integrativo, fino a concorrenza dell'importo della pensione prevista dalla presente legge, della pensione dovuta agli stessi dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, per i periodi riconosciuti utili agli effetti del trattamento medesimo.

2. La pensione liquidata dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e l'integrazione dovuta a carico del Fondo costituiscono, per gli aventi diritto, un'unica pensione complessiva, erogata dal Fondo stesso.

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MARZO 1987, N.61

Art. 16 Requisiti per il diritto a pensione diretta

1. Gli iscritti che cessino dal prestare servizio alle dipendenze di aziende private del gas hanno diritto alla pensione complessiva di cui alla presente legge quando:

  1. 1) abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta' e possano far valere almeno quindici anni di contribuzione al fondo;

  2. 2) siano riconosciuti invalidi secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, a qualunque eta', dopo almeno cinque anni di contribuzione o, dopo qualunque periodo, se l'invalidita' sia dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, sempreche' la domanda di pensione sia presentata entro sei mesi dalla cessazione dal servizio;

  3. 3) non abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta', ma cessino dal servizio ed abbiano diritto alla pensione di anzianita' secondo le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.2

Art. 17 Misura della pensione complessiva

1. La misura della pensione mensile complessiva e' pari ad un trentanovesimo della retribuzione globale mensile percepita dall'iscritto nell'ultimo anno per il quale e' stato versato il contributo al Fondo, per ogni anno di contribuzione al Fondo stesso.

2. Le frazioni di anni si conteggiano in dodicesimi, trascurando le frazioni di mese.

3. La misura della pensione mensile complessiva non puo' superare il 90 per cento della retribuzione globale mensile percepita dall'iscritto nell'ultimo anno per il quale e' stato versato il contributo al Fondo.

4. Nel caso di invalidita', la misura della pensione complessiva non puo' essere inferiore al 50 per cento della retribuzione globale mensile percepita dall'iscritto nell'ultimo anno di contribuzione al Fondo.

5. La pensione complessiva, calcolata a norma del presente articolo, comprende la pensione dovuta dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, al netto delle maggiorazioni per carichi familiari, determinata in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione medesima durante i periodi riconosciuti utili per la pensione complessiva.

6. Le quote di maggiorazione per carichi di famiglia, dovute dall'assicurazione generale obbligatoria, sono corrisposte in aggiunta alla pensione complessiva.

7. Qualora la pensione complessiva risulti di importo inferiore a quello della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria indicata al precedente comma, all'iscritto spetta una pensione d'importo pari a questa ultima.