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Sez. 1, Sentenza n. 4209 del 06/04/1992 (Rv. 476625 - 01)

Procedimento civile - Sospensione del processo - Necessaria | Obbligatoria in attesa della definizione del processo penale - Funzione - Presupposto - Accertamento - Incensurabilità in Cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1992-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476625-01

Procedimento civile - Sospensione del processo - Necessaria

L'obbligatoria sospensione del processo civile, in attesa della definizione del processo penale, a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. (per processo regolato dal codice di procedura penale del 1930), tende ad evitare la contraddittorietà dei giudicati e postula che il reato o le circostanze di fatto sulle quali deve pronunciarsi il giudice penale costituiscano un necessario antecedente logico ma anche - in funzione del formarsi dei giudicati - giuridico della decisione del giudice civile e, inoltre, che, essendo stata promossa l'azione penale, le parti del primo processo abbiano tale veste anche nel secondo, o comunque siano state chiamate a parteciparvi. L'accertamento delle condizioni per disporre la sospensione è rimesso al giudice del merito, la cui valutazione si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici, la dimostrazione dei quali incombe al ricorrente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)