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Sez. 2, Sentenza n. 8528 del 19/10/1994 (Rv. 488149 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488149-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

La sospensione necessaria del processo, prevista dall'art. 295 cod. proc. civ., deve essere disposta soltanto quando la preventiva definizione di una controversia civile, penale o amministrativa, avente carattere pregiudiziale e dalla cui risoluzione dipende la decisione della causa, sia imposta da un'espressa norma di legge ovvero ne costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico il cui accertamento venga postulato con autorità di giudicato. (Nella specie, il giudice del merito - in una causa promossa per sentire dichiarare la nullità della deliberazione condominiale con la quale era stato concesso in locazione un intero immobile di proprietà comune alle parti - aveva escluso il carattere pregiudiziale della separata causa promossa tra le stesse per l'accertamento della comoda divisibilità del bene, sul presupposto che tale accertamento avrebbe risolto solo la questione dell'attribuzione del cespite ai comproprietari "pro quota", non quella della sua utilizzabilità diretta o indiretta. La S.C. ha confermato la pronuncia, ribadendo il principio di cui alla massima).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1108, Cod. Civ. art. 1109

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)