Sez. 2, Sentenza n. 5896 del 12/12/1978 (Rv. 395724 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE - FORMA.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE - FORMA.*
La vendita di beni immobili deve essere fatta, a pena di nullita, per atto scritto: ne consegue che l'atto scritto deve contenere il contratto di compravendita immobiliare e non costituire semplicemente prova dell'atto, limitandosi a richiamare un contratto del quale si dia per avvenuta la conclusione e del quale si presupponga l'esistenza e la validita, poiche e necessario che dal documento stesso risulti la manifestazione specifica di volonta di concludere il contratto. (Conf 3510/68, mass n 336667).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 com. 4, Cod. Civ. art. 1350 com. 1, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)