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Sez. 2, Sentenza n. 5896 del 12/12/1978 (Rv. 395724 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE - FORMA.*
Stato
decisa il 1978-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395724-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE - FORMA.*

La vendita di beni immobili deve essere fatta, a pena di nullita, per atto scritto: ne consegue che l'atto scritto deve contenere il contratto di compravendita immobiliare e non costituire semplicemente prova dell'atto, limitandosi a richiamare un contratto del quale si dia per avvenuta la conclusione e del quale si presupponga l'esistenza e la validita, poiche e necessario che dal documento stesso risulti la manifestazione specifica di volonta di concludere il contratto. (Conf 3510/68, mass n 336667).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 com. 4, Cod. Civ. art. 1350 com. 1, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)