Sez. 1, Sentenza n. 3510 del 25/10/1968 (Rv. 336667 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - ATTI CHE DEVONO FARSI PER ISCRITTO (NECESSITA AD SUBSTANTIAM)- TRASFERIMENTI IMMOBILIARI - DOCUMENTO RICHIAMANTE UN CONTRATTO DI CUI SI DIA PER AVVENUTA LA CONCLUSIONE E PER SUSSISTENTE LA VALIDITA - INSUFFICIENZA - NECESSITA DELLA SPECIFICA VOLONTA DI CONCLUDERE IL CONTRATTO NEL DOCUMENTO- DIVERSA INTESA DEGLI AUTORI DEL DOCUMENTO - IRRILEVANZA - APPLICAZIONE DELLE NORME DI INTERPRETAZIONE CONTRATTUALE - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - ATTI CHE DEVONO FARSI PER ISCRITTO (NECESSITA AD SUBSTANTIAM)- TRASFERIMENTI IMMOBILIARI - DOCUMENTO RICHIAMANTE UN CONTRATTO DI CUI SI DIA PER AVVENUTA LA CONCLUSIONE E PER SUSSISTENTE LA VALIDITA - INSUFFICIENZA - NECESSITA DELLA SPECIFICA VOLONTA DI CONCLUDERE IL CONTRATTO NEL DOCUMENTO- DIVERSA INTESA DEGLI AUTORI DEL DOCUMENTO - IRRILEVANZA - APPLICAZIONE DELLE NORME DI INTERPRETAZIONE CONTRATTUALE - ESCLUSIONE.*
Non vale a costituire l'atto scritto, richiesto dalla legge ad substantiam per i trasferimenti immobiliari, il documento che si limiti a richiamare un contratto di cui si dia per avvenuta la conclusione e del quale si presupponga l'esistenza e la validita, essendo invece necessario che risulti dal documento stesso la manifestazione specifica di volonta di concludere il contratto medesimo. Quando una tale manifestazione di volonta non si possa obiettivamente riscontrare nel documento che viene invocato quale atto scritto richiesto per la formazione del contratto, non ha Rilevanza una qualsiasi diversa intesa fra gli autori del documento stesso diretta ad attribuirgli un valore che, invece, la legge gli disconosce con la sanzione di nullita. In tal caso non deve farsi, pertanto, luogo ad alcuna indagine ermeneutica, perche attraverso di essa va ricercato il contenuto soltanto di quei contratti dei quali gia risulti l'esistenza e la validita per il concorso di tutti i requisiti prescritti dalla legge. E cio perche l'osservanza delle norme d'interpretazione contrattuale non puo valere a dar vita ad un contratto nullo per la Mancanza di un requisito essenziale. (nella specie il preteso acquirente di un immobile aveva indirizzato una lettera ad un notaio, comunicandogli l'avvenuta conclusione del relativo contratto di compravendita per un certo prezzo e incaricandolo di ricevere e trattenere presso di se un assegno quale acconto-caparra in calce alla lettera stessa il notaio aveva apposto la dichiarazione per ricevuta dell'assegno e dell'incarico ricevuto e la sua sottoscrizione, cui aveva fatto seguito quella del preteso venditore. Il preteso acquirente sosteneva la validita del predetto documento a realizzare il trasferimento della proprieta dell'immobile, sul rilievo che entrambe le parti contraenti avevano ritenuto tale Forma documentale sufficiente a porre in essere la compravendita concordemente voluta).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)