Sez. 3, Sentenza n. 1568 del 07/12/1970 Ud. (dep. 08/04/1971) Rv. 117565 - 01
FINANZE E TRIBUTI - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - ACCERTAMENTO - OMESSA DICHIARAZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - DATA IN CUI L'ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA E DIVENUTO DEFINITIVO - FONDAMENTO - TRIBUTI DIRETTI - MANCATO ACCERTAMENTO - IMPEDIMENTO ALL'INSTAURAZIONE DELL'AZIONE PENALE E ALLA DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE.*
FINANZE E TRIBUTI - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - ACCERTAMENTO - OMESSA DICHIARAZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - DATA IN CUI L'ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA E DIVENUTO DEFINITIVO - FONDAMENTO - TRIBUTI DIRETTI - MANCATO ACCERTAMENTO - IMPEDIMENTO ALL'INSTAURAZIONE DELL'AZIONE PENALE E ALLA DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE.*
In virtu dell'art 21 legge 7 gennaio 1929, n 4 il corso della prescrizione del reato di omessa denuncia dei redditi decorre non gia dal giorno della scadenza del termine entro cui si sarebbe dovuto effettuare la denuncia dell'imposta, bensi dalla data in cui l'accertamento di essa sia divenuto definitivo. Cio perche, mentre in tema di Tributi indiretti, a norma dell'art 22 della stessa legge, e lo stesso giudice, che ha la cognizione del reato, competente a risolvere anche la controversia concernente il tributo, in materia di Tributi diretti, invece, la questione tributaria, va risolta, nella Sede sua propria, ossia dagli organi amministrativi, e, dove e previsto, dal tribunale civile. Pertanto, solo quando l'accertamento del tributo e divenuto definitivo, e sempre che da esso sia risultato sussistente l'Obbligo tributario, puo farsi luogo all'Azione penalè da cio discende necessariamente che, per i reati concernenti i Tributi diretti, il mancato accertamento definitivo funziona come causa che impedisce l'instaurazione dell'Azione penale e, conseguentemente, la decorrenza del termine di prescrizione del reato.*
Riferimenti normativi: Legge 29/01/1958 num. 645 art. 17, Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 21 CORTE COST., Legge 29/01/1958 num. 645 art. 243 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)