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Sez. 3, Sentenza n. 8525 del 14/01/1974 Ud. (dep. 15/11/1974) Rv. 128540 - 01

FINANZE E TRIBUTI - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - ACCERTAMENTO - OMESSA DICHIARAZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - DATA IN CUI L'ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA E DIVENUTO DEFINITIVO.*
Stato
decisa il 1974-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/128540-01

FINANZE E TRIBUTI - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - ACCERTAMENTO - OMESSA DICHIARAZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - DATA IN CUI L'ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA E DIVENUTO DEFINITIVO.*

L'art 21 comma quarto della legge 7 gennaio 1929, n 4, non ha istituito una semplice condizione sospensiva dell'Azione penale e del relativo procedimento, avente un mero valore processuale, ma stabilisce una pregiudiziale obbligatoria, i cui effetti si riflettono, non soltanto sul corso dell'Azione penale, ma anche sulla decorrenza del tempo di prescrizione del reato, spostandone l'inizio al momento in cui viene ad essere possibile l'Esercizio dell'Azione penale, per l'accertata esistenza dell'obbligazione tributaria. (Conf 117565, 117563, 117558 anno 1971).*

Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 21 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)