Sez. 2, Sentenza n. 1401 del 16/05/1974 (Rv. 369486 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - ESTREMI SUFFICIENTI - OMESSA INDICAZIONE DELL'IMPORTO - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - ESTREMI SUFFICIENTI - OMESSA INDICAZIONE DELL'IMPORTO - IRRILEVANZA.*
L'omessa menzione dell'importo del prescritto deposito per il caso di soccombenza non e causa d'inammissibilita del ricorso, ove nel ricorso medesimo siano indicati l'ufficio che ha rilasciato la quietanza nonche la data del versamento, in quanto alla parte nei cui confronti l' impugnazione e proposta bastano questi elementi per eseguire il controllo dell'adempimento, ad opera del ricorrente, dell'Obbligo imposto dall'art 364 cod proc civ. (Conf 261'74, mass n 367891).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 364
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)