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Sez. 2, Sentenza n. 1401 del 16/05/1974 (Rv. 369486 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - ESTREMI SUFFICIENTI - OMESSA INDICAZIONE DELL'IMPORTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1974-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369486-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - ESTREMI SUFFICIENTI - OMESSA INDICAZIONE DELL'IMPORTO - IRRILEVANZA.*

L'omessa menzione dell'importo del prescritto deposito per il caso di soccombenza non e causa d'inammissibilita del ricorso, ove nel ricorso medesimo siano indicati l'ufficio che ha rilasciato la quietanza nonche la data del versamento, in quanto alla parte nei cui confronti l' impugnazione e proposta bastano questi elementi per eseguire il controllo dell'adempimento, ad opera del ricorrente, dell'Obbligo imposto dall'art 364 cod proc civ. (Conf 261'74, mass n 367891).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 364

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)