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Sez. 2, Sentenza n. 3281 del 29/10/1974 (Rv. 371805 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - OMESSA INDICAZIONE DELLA SOMMA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371805-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - OMESSA INDICAZIONE DELLA SOMMA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*

Non costituisce causa d'inammissibilita del ricorso per Cassazione l'omessa indicazione della somma versata a titolo di deposito per soccombenza, quando gli altri estremi della quietanza indicati dal ricorrente consentono di controllare l'avvenuto adempimento dell'Obbligo previsto dall'art 364 cod proc civ. (V 1993'74, mass n 370251; 1401'74, mass n 369486).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 364, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)