Sez. 2, Sentenza n. 3281 del 29/10/1974 (Rv. 371805 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - OMESSA INDICAZIONE DELLA SOMMA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - OMESSA INDICAZIONE DELLA SOMMA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Non costituisce causa d'inammissibilita del ricorso per Cassazione l'omessa indicazione della somma versata a titolo di deposito per soccombenza, quando gli altri estremi della quietanza indicati dal ricorrente consentono di controllare l'avvenuto adempimento dell'Obbligo previsto dall'art 364 cod proc civ. (V 1993'74, mass n 370251; 1401'74, mass n 369486).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 364, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)