Sez. 1, Sentenza n. 4156 del 11/11/1976 (Rv. 382831 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - DICHIARAZIONE DI INELEGGIBILITA - DOMANDA DI ALCUNI ELETTORI - SENTENZA DI ACCOGLIMENTO - IMPUGNAZIONE NEI CONFRONTI DI ALCUNE SOLTANTO DELLE PARTI VITTORIOSE - CAUSE SCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DECORSO IL TERMINE NEI CONFRONTI DELLE ALTRE PARTI - ESCLUSIONE - SENTENZA IN SEDE DI GRAVAME - EFFICACIA.*
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - DICHIARAZIONE DI INELEGGIBILITA - DOMANDA DI ALCUNI ELETTORI - SENTENZA DI ACCOGLIMENTO - IMPUGNAZIONE NEI CONFRONTI DI ALCUNE SOLTANTO DELLE PARTI VITTORIOSE - CAUSE SCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DECORSO IL TERMINE NEI CONFRONTI DELLE ALTRE PARTI - ESCLUSIONE - SENTENZA IN SEDE DI GRAVAME - EFFICACIA.*
La sentenza che abbia accolto la domanda di alcuni elettori diretta alla dichiarazione di ineleggibilita di un concittadino a consigliere comunale, e pronunciata in cause scindibili, e pertanto, qualora l'impugnazione (nella specie ricorso per Cassazione) sia stata proposta nei confronti di alcune soltanto delle parti vittoriose, l'integrazione del contraddittorio a norma dell'art 332 non deve essere disposta ove sia decorso il termine nei confronti delle altre. Tale situazione ha peraltro, in dipendenza della specialita del diritto conteso, un valore soltanto processuale e non impedisce che la sentenza abbia efficacia nei confronti di tutti i cittadini del comune e, quindi, anche delle parti non citate nel giudizio d'impugnazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 332, Legge 07/10/1947 num. 1058 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)