diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 2464 del 21/04/1982 (Rv. 420320 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - GIURISDIZIONE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - RICORSO DI UN ELETTORE - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - STATUIZIONE DELLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE SULLA GIURISDIZIONE - SUCCESSIVO REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROPOSIZIONE AD OPERA DI ALTRO ELETTORE INTERVENUTO NEL GIUDIZIO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420320-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - GIURISDIZIONE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - RICORSO DI UN ELETTORE - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - STATUIZIONE DELLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE SULLA GIURISDIZIONE - SUCCESSIVO REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROPOSIZIONE AD OPERA DI ALTRO ELETTORE INTERVENUTO NEL GIUDIZIO - INAMMISSIBILITÀ.*

Nella controversia promossa da un elettore per contestare i risultati di elezioni amministrative, qualora le Sezioni Unite, in Sede di regolamento preventivo, abbiano statuito sulla giurisdizione, deve escludersi che la relativa questione possa nuovamente essere rimessa in discussione, su ricorso per regolamento proposto da un altro elettore successivamente intervenuto in causa, atteso che nel contenzioso elettorale, il quale investe problemi di "status", il giudicato spiega necessariamente autorità "erga omnes", e, quindi, anche nei confronti dei legittimati all'Azione popolare rimasti estranei al processo prima della formazione del giudicato stesso. (contra 3628/78, mass n 393138; (contra 4156/76, mass n 382831).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105, DPR 16/05/1960 num. 570 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)