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Sez. L, Sentenza n. 15086 del 08/07/2011 (Rv. 618624 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Dirigenti ex INAM cessati dal servizio - Diritto alla riliquidazione della pensione integrativa in conseguenza delle variazioni della retribuzione pensionabile del personale in servizio - Indennità di funzione ex art. 13, comma 4, legge n. 88 del 1989 - Computabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618624-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE

In tema di previdenza integrativa del personale dirigente già dipendente dall'INAM, trasferito all'INPS a seguito della soppressione dell'ente, l'indennità di funzione ex art. 13, comma 4, della legge n. 88 del 1989, nella sua quota A, prevista a favore dei dirigenti in servizio presso l'INPS, va inclusa nella base di calcolo del trattamento integrativo del trattamento pensionistico del personale che sia stato posto in quiescenza anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989, trattandosi di emolumento riconosciuto come pensionabile con provvedimento di carattere generale del Comitato esecutivo dell'INPS.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 67 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 13 com. 4, Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 24 quater

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)