Sez. L, Sentenza n. 3474 del 17/02/2006 (Rv. 587450 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Personale ex SCAU - Pensione - Diritto alla riliquidazione in relazione alle variazioni nella retribuzione pensionabile del personale in servizio (art.30 del regolamento di previdenza dell'ente) - Scioglimento dello SCAU e confluenza del personale nell'INPS - Mantenimento del diritto alla riliquidazione - Configurabilità - Parametro di riferimento delle variazioni stipendiali - Correlato agli stipendi dei dipendenti INPS - Variazioni migliorative verificatesi prima della confluenza del personale già SCAU nell'Inps - Diritto alla riliquidazione - Configurabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Con riferimento alla riliquidazione delle pensioni del personale già dipendente dallo S.C.A.U. in relazione alle variazioni nella retribuzione pensionabile del personale in servizio che siano frutto di provvedimenti di carattere generale, prevista dall'art. 30 del regolamento dell'ente, il trasferimento dei dipendenti S.C.A.U. all'INPS comporta anche il mutamento del parametro di riferimento (quale anteriormente previsto), che diventa il personale INPS, da cui i primi, con il trasferimento, non restano differenziati; ed il fatto che, prima della confluenza dello S.C.A.U., i dipendenti INPS abbiano conseguito un miglioramento retributivo non esclude tuttavia che, al tempo di questa confluenza e successivamente, per essi tale miglioramento continui a sussistere. Pertanto, di questa permanenza, dal 1° luglio 1995, si giova il personale S.C.A.U. in quiescenza.
Riferimenti normativi: DPR 20/12/1979 num. 761 art. 75, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 13, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)