Sez. L, Sentenza n. 13792 del 09/12/1999 (Rv. 531958 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - ESTINZIONE DEL PROCESSO | Estinzione del giudizio con compensazione delle spese ex art. 36 quinto comma della legge 23 dicembre 1998 n. 448 - Illegittimità costituzionale in ordine alla previsione di compensazione - Manifesta infondatezza.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - ESTINZIONE DEL PROCESSO
La compensazione delle spese, disposta dall'art. 36 quinto comma della legge 23 dicembre 1998 n. 448 per i giudizi per i quali la stessa disposizione prevede l'estinzione di ufficio, non suscita dubbi di irrazionalità e di illegittimità costituzionale in relazione all'art. 24 Cost., atteso che, di fronte ad un assetto legislativo di composizione degli interessi in conflitto in modo articolato, la situazione non è assimilabile ad una cessazione della materia del contendere, sicché il giudice non potrebbe valutare la soccombenza virtuale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1998 num. 448 art. 36 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)