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Sez. L, Sentenza n. 6171 del 19/06/1999 (Rv. 527717 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - ESTINZIONE DEL PROCESSO | Estinzione del giudizio con compensazione delle spese ex art. 36 comma quinto della legge 23 dicembre 1998 n. 448 - Compensazione delle spese anche per i pregressi gradi di giudizio - Operatività - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527717-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - ESTINZIONE DEL PROCESSO

Dalla congiunta operatività dei principi di cui agli artt. 91, 336 secondo comma e 385 secondo comma del cod. proc. civ., nonché del principio per cui la caducazione del capo di sentenza sulle spese ne impone la rinnovazione secondo l'esito finale della lite e non in relazione agli esiti parziali dei vari gradi, consegue che la compensazione delle spese a seguito della estinzione del giudizio relativo alla cd. cristallizzazione, prevista dall'art. 36 comma quinto della legge 23 dicembre 1998 n. 448 (unitamente alla perdita di efficacia delle sentenze non ancora passate in giudicato sancita dalla stessa norma), operi con riguardo alle spese di tutti i gradi del giudizio.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 36 com. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)