Sez. 1, Sentenza n. 8706 del 02/09/1998 (Rv. 518557 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Accessione invertita- Sopravvenienza, in sede di giudizio di legittimità, dei nuovi criteri di liquidazione del danno ex comma 7 bis dell'art. 5 bis D.L. n. 332 del 1992 - Cassazione con rinvio - Questioni di legittimità costituzionale - Spettanza della relativa valutazione di rilevanza e di non manifesta infondatezza al giudice del rinvio.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
Con riguardo a controversia inerente al risarcimento del danno da "accessione invertita" , discendente dall'irreversibile acquisizione senza titolo del bene del privato per la realizzazione di opera pubblica, la sopravvenienza, in sede di legittimità, dei nuovi criteri di liquidazione del danno stesso, di cui al comma 7 bis dell'art. 5 bis del D.L. 11 Luglio 1992, n. 332, aggiunto dall'art. 3, comma 65, della legge n. 662 del 1996, ove determini la cassazione con rinvio della sentenza resa nel vigore della normativa precedente, implica che spetti al giudice del rinvio valutare sia la rilevanza, sia la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale concernenti la nuova normativa, che dovessero presentarsi in sede di riesame dell'ammontare del danno.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 65 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 332 art. 5, Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)