diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 11469 del 18/05/2009 (Rv. 608229 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Società di persone - Accertamento di maggior reddito - Conseguente rettifica nei confronti del socio - Impugnazione - Rigetto - Definitività dell'accertamento - Avviso di mora per le sanzioni pecuniarie - Impugnazione - Litisconsorzio necessario con la società e gli altri soci - Esclusione - Sentenza di annullamento degli accertamenti a carico della società - Incidenza sulla definitività dell'accertamento nei confronti del socio - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608229-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Qualora all'accertamento di maggiori redditi in capo ad una società di persone segua la proporzionale rettifica del reddito da partecipazione nei confronti del socio e questi proponga ricorso, rigettato con sentenza definitiva, nel successivo processo conseguente all'impugnazione dell'avviso di mora emesso nei confronti del socio per il pagamento delle sanzioni pecuniarie non si ha un'ipotesi di litisconsorzio necessario con la società e gli altri soci, in quanto l'atto impugnato, sia per il suo oggetto (le sanzioni), che per il titolo (intervenuta definitività degli accertamenti e della cartella ad essi conseguente), scaturisce da un fatto e riguarda aspetti tutti interni al contribuente, il quale, inoltre, non può invocare l'eventuale annullamento dell'accertamento emesso a carico della società per rimettere in discussione la definitività di quello che lo riguarda, poiché tale decisione è stata pronunciata in una causa fra parti diverse e, dunque, non è idonea a travolgere il giudicato formatosi nei suoi confronti.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)