Sez. 5, Sentenza n. 17368 del 24/07/2009 (Rv. 609329 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Accertamento dei redditi prodotti in forma associata - Giudicato di annullamento totale o parziale dell'avviso di accertamento notificato alla società - Effetti per i soci non partecipanti al giudizio - Possibilità di giovarsi dei soli effetti favorevoli - Configurabilità - Condizioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel giudizio relativo all'accertamento del reddito di partecipazione, i soci di una società di persone possono giovarsi del giudicato di annullamento dell'avviso di accertamento notificato alla società (pronunciato per motivi diversi da vizi di notifica o da cause non rapportabili ai soci), che ha carattere oggettivamente pregiudiziale, anche se non abbiano partecipato al relativo giudizio, in quanto essi non hanno ricevuto alcun danno dalla mancata partecipazione, mentre l'Ufficio non può invocare alcun limite all'efficacia del giudicato, avendo partecipato al giudizio o essendo stato messo in condizione di farlo. Analogamente, il giudicato di annullamento parziale dell'atto di accertamento notificato alla società giova ai soci che non siano stati parte nel giudizio, senza pregiudicarli nel giudizio di annullamento totale.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)