Sez. 1, Ordinanza n. 19800 del 15/09/2009 (Rv. 609537 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE | Dichiarazione di rinunzia sottoscritta dal solo ricorrente e non anche dal suo difensore - Estinzione del processo - Esclusione - Inammissibilità del ricorso per carenza di interesse - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE
La dichiarazione di rinunzia al ricorso per cassazione sottoscritta dal ricorrente e non dal suo difensore, pur non essendo idonea a produrre gli effetti dell'estinzione del processo, ancorché vi sia contestuale adesione del controricorrente e del difensore di questi, determina tuttavia l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)