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Sez. 2, Sentenza n. 1510 del 10/03/1979 (Rv. 397858 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI RINUNZIA SOTTOSCRITTA DAL SOLO RICORRENTE E NON ANCHE DAL SUO DIFENSORE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO PER CARENZA DI INTERESSE.*
Stato
decisa il 1979-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397858-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI RINUNZIA SOTTOSCRITTA DAL SOLO RICORRENTE E NON ANCHE DAL SUO DIFENSORE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO PER CARENZA DI INTERESSE.*

La dichiarazione di rinunzia al ricorso per Cassazione sottoscritta dal ricorrente e non dal suo difensore, pur non essendo idonea a produrre gli effetti dell'Estinzione del processo, ancorche vi sia contestuale adesione del controricorrente e del difensore di questi, determina tuttavia l'inammissibilita del ricorso per carenza di interesse. (Conf 2958/74, mass n 371405).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)