Sez. 3, Sentenza n. 48484 del 22/10/2003 Cc. (dep. 18/12/2003) Rv. 228441 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO | Proposizione del ricorso per cassazione - Termini - Applicabilità delle disposizioni previste dall'art. 585 cod. proc. pen. - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO
Il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, per quanto relativo ad una controversia circa l'esistenza di una obbligazione pecuniaria nei confronti dell'interessato, è regolato dalle norme di rito penale delineate all'art. 646 cod. proc. pen. (alle quali fa rinvio, in quanto compatibili, l'art. 315 stesso codice). Ne consegue che il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla domanda - in applicazione del comma 1 lett. a) e del comma secondo lett. a) dell'art. 585 del codice di rito - deve essere proposto entro il termine di quindici giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa. (Fattispecie nella quale l'Avvocatura dello Stato, secondo le disposizioni di rito civile, aveva proposto il ricorso notificandolo previamente alla controparte, e depositandolo presso la cancelleria della corte di appello, con la prova dell'avvenuta notifica, oltre il termine di quindici giorni dalla notifica in suo favore dell'ordinanza impugnata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 315 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 646 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 646, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)