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Sez. U, Sentenza n. 14 del 26/11/1997 Cc. (dep. 13/01/1998) Rv. 209186 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO | Proposizione e presentazione della domanda - Forme e modalità previste a pena di inammissibilità - Sottoscrizione e presentazione da parte dell'interessato o del suo procuratore speciale nominato ai sensi dell'art. 122 c.p.p. - Necessità - Difensore munito di mandato alle liti ai sensi dell'art. 83 c.p.c. - Legittimazione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209186-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO

Poiché la disciplina del procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione non può che essere rinvenuta nel codice di rito penale le cui disposizioni, in assenza di un'espressa deroga, trovano in materia integrale applicazione, deve escludersi che per la proposizione e la presentazione della domanda di riparazione possa venire in rilievo la disciplina della procura alle liti e dei poteri del difensore nel giudizio civile contemplata dagli artt. 83 ed 84 cod. proc. civ., dovendosi viceversa ritenere che il legislatore abbia espressamente inteso affrancare il titolare del diritto all'equa riparazione dalla necessità di promuovere il giudizio o di parteciparvi con l'assistenza del difensore. Ne deriva che la predetta domanda, nel rispetto dei termini perentori di cui al primo comma dell'art. 315 cod. proc. pen., deve essere sottoscritta e presentata a pena di inammissibilità con le modalità imposte dal primo comma dell'art. 645 cod. proc. pen., e cioè personalmente dalla parte ovvero, per entrambi o per ciascuno dei predetti adempimenti, a mezzo di un procuratore speciale da nominare nelle forme previste dall'art. 122 cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto inammissibile la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione sottoscritta e presentata da difensore che non era stato nominato procuratore speciale nelle forme previste dall'art. 122 cod. proc. pen., ma aveva ricevuto un semplice mandato alle liti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 315 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 645, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 645

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)