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Sez. L - , Ordinanza n. 30457 del 28/10/2021 (Rv. 662758 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - PREAVVISO - IN GENERE | Rapporto di agenzia a tempo determinato - Indennità di preavviso - Inapplicabilità - Domanda di risarcimento del danno da recesso illegittimo - Identità di “causa petendi” - Esclusione - Conseguenze - Proposizione in grado d’appello - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2021-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662758-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - PREAVVISO - IN GENERE

In tema di rapporto di agenzia, l'istituto del preavviso concerne solo i rapporti a tempo indeterminato per i quali non è previsto il momento di cessazione del rapporto "inter partes"; in quelli a tempo determinato, invece, può essere proposta la domanda di risarcimento del danno da recesso "ante tempus" illegittimo. Il "petitum" delle due ipotesi, pur derivando da un fatto simile, è completamente diverso, sicché, proposta in primo grado la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di preavviso, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella risarcitoria, senza che possa essere riqualificata del giudice nell'esercizio dei suoi poteri ufficiosi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)