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Sez. L, Sentenza n. 2049 del 25/02/1998 (Rv. 513013 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Compito del giudice indipendentemente dalle indicazioni della parte - Limiti - Attribuzione di un diverso "petitum" sulla base di una diversa qualificazione della "causa petendi" operata d'ufficio - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513013-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA

Spetta al giudice la qualificazione giuridica della domanda, indipendentemente dalle indicazioni della parte o dalla mancanza di esse; tuttavia tale attività non può comportare il mutamento degli elementi oggettivi della domanda. (Nella specie, in relazione a rapporto di agenzia, essendo stata negata in primo grado la richiesta indennità di mancato preavviso in quanto prevista solo per i rapporti a tempo indeterminato, era stato successivamente richiesto il risarcimento per anticipata risoluzione del rapporto a tempo determinato, richiesta rigettata in appello perché costituente domanda nuova. La S.C., confermando la sentenza d'appello, ha ritenuto che la diversa qualificazione d'ufficio della identica "causa petendi" - recesso "ante tempus" - non avrebbe potuto in ogni caso giovare alla parte, attesa la netta diversità del "petitum" anche in ordine alla quantificazione di esso).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)