Sez. 1, Sentenza n. 5901 del 12/11/1996 Cc. (dep. 23/12/1996) Rv. 206344 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. - Significato dell'ultima parte.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE
La norma contenuta nell'ultima parte dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., secondo la quale "la disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma" deve intendersi riferita a fatti emersi nell'ambito di un unico procedimento penale, nella fase delle indagini preliminari e non in quella propriamente processuale, che ha inizio in seguito al decreto che dispone il giudizio, giacché la norma tende a sanzionare proprio il fatto che da un unico procedimento in indagini preliminari si dia luogo a più ordinanze cautelari e a più decreti che dispongono il giudizio relativamente a fatti che erano emersi dagli atti già al momento in cui era stato disposto il primo rinvio a giudizio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)