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Sez. 1, Sentenza n. 2261 del 18/03/1997 Cc. (dep. 07/05/1997) Rv. 207428 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Operatività della disciplina, di regola, nell'ambito di un medesimo procedimento - Deroga nel caso di separazione disposta dal pubblico ministero - "Ratio".
Stato
decisa il 1997-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207428-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE

Alla stregua della vigente formulazione dell'art. 297. comma terzo, cod. proc. pen., pur dovendosi, in linea di principio, ritenere che la disciplina ivi contenuta in materia di cosiddette "contestazioni a catena" trovi applicazione soltanto nell'ambito di un medesimo procedimento, deve ammettersi la possibilità di una deroga quando, ad iniziativa del pubblico ministero, dall'unico procedimento vengano separate le indagini concernenti taluni fatti, poiché in tal caso l'organo procedente conosce ed è in grado di valutare unitariamente le notizie di reato oggetto dei procedimenti separati e deve impedirsi che la separazione possa essere utilizzata per eludere il divieto di artificioso frazionamento dei provvedimenti custodiali onde protrarne la durata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)