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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 189 del 1983

Decisione
decisa il 1983-06-09, depositata il 1983-06-22
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:189
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15746

  • Stupefacenti e sostanze psicotrope
  • Coltivazione di quantità modiche o non modiche di sostanze stupefacenti
  • Mancata distinzione ai fini del trattamento sanzionatorio
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata. - O. n. 231/1982.

Norme impugnate

  • art. 72 legge 22 dicembre 1975, n. 685
  • art. 80 legge 22 dicembre 1975, n. 685

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) promosso con ordinanza emessa il 2 luglio 1982 dal Tribunale di Rovereto nel procedimento penale a carico di Sega Giacomo iscritta al n. 720 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 1983; visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito, nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia.
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Rovereto con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 72 e 80 legge 22 dicembre 1975, n. 685, nella parte in cui non distinguono tra coltivazione e produzione di quantità modiche e non modiche di sostanze stupefacenti, in riferimento all'art. 3 Cost.
punto 2
Considerato che identica questione è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 231/1982.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze