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Sez. 2, Sentenza n. 6445 del 29/10/1983 (Rv. 431184 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - IN GENERE - VENDITA DI UOVA DA COVA PRODOTTE IN ITALIA PRIVE DELLA STAMPIGLIATURA "COVA ITALIA" - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431184-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - IN GENERE - VENDITA DI UOVA DA COVA PRODOTTE IN ITALIA PRIVE DELLA STAMPIGLIATURA "COVA ITALIA" - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*

Il divieto contenuto nell'art. 4 della legge 13 maggio 1966 n. 356, recante norme sulla produzione avicola, di porre in commercio uova da cova, prodotte in Italia, che non rechino stampigliata la parola "cova" seguita dalla parola "Italia" e dal numero di immatricolazione assegnato al centro e stabilimento di produzione, appresta non una tutela di interesse pubblico, quale quella della salute del cittadino, ma una tutela di interesse privato, volta a stabilire misure di garanzia della provenienza della merce negli scambi interni e internazionali, come è dimostrato dall'esonero dall'osservanza della richiamata disposizione per le piccole imprese (art. 9 legge citata). Pertanto, un contratto relativo a fornitura di uova prive della suindicata stampigliatura deve ritenersi affetto - ove riguardi imprese soggette al richiamato Obbligo - da semplice irregolarità e non da nullità. (V 6601/82, mass n 424235; (V 3217/82, mass n 421161).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 13/05/1966 num. 356 art. 4, Legge 13/05/1966 num. 356 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)