Sez. 2, Sentenza n. 3217 del 27/05/1982 (Rv. 421161 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - IN GENERE - VENDITA DI UOVA DA COVA - REQUISITI PRESCRITTI DALLA LEGGE 13 MAGGIO 1966 N. 356 - MANCANZA - NULLITÀ DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - IN GENERE - VENDITA DI UOVA DA COVA - REQUISITI PRESCRITTI DALLA LEGGE 13 MAGGIO 1966 N. 356 - MANCANZA - NULLITÀ DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
La legge 13 maggio 1966 n. 356, recante norme sulla produzione avicola - là dove, al fine di adeguare la legge italiana alle norme della CEE, fa Obbligo alle imprese produttrici di uova da cova e pulcini di immatricolare i propri centri e stabilimenti di produzione nel registro nazionale di tali imprese (art. 2) e fa loro divieto di incubare, commerciare o porre altrimenti in circolazione uova da cova, prodotte in Italia, che non rechino stampigliate, per mezzo di colorante nero indelebile ed in caratteri latini di altezza non inferiore a due millimetri, la parola "cova" seguita dalla parola "Italia" e dal numero di immatricolazione assegnato al centro o stabilimento di produzione (art. 4, secondo comma), sanzionando penalmente le trasgressioni di dette norme (art. 6) - appresta non una tutela di interesse pubblico, quale quella della salute del cittadino, ma una tutela di interesse privato, volta a stabilire misure di garanzia della provenienza della merce negli scambi interni ed internazionali, con la conseguenza che un contratto relativo a fornitura di uova prive della suindicata stampigliatura deve ritenersi affetto da semplice irregolarità, e non da nullità. (V 3974/75, mass n 378261; (V 2697/72, mass n 360338; (V 1591/60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 13/05/1966 num. 356 art. 2, Legge 13/05/1966 num. 356 art. 4, Legge 13/05/1966 num. 356 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)