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Sez. L, Sentenza n. 9694 del 23/04/2009 (Rv. 608185 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI | Distacco di un lavoratore (non ricadente nell'ipotesi specifica di cui all'art. 8, comma 3, del d.l. n. 148 del 1993) - Presupposto - Interesse del datore di lavoro - Necessità - Accertamento - Compito esclusivo del giudice del merito - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608185-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI

Ove non ricorra l'ipotesi specifica di distacco o comando disciplinata dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236 (che si fonda su accordi sindacali e sull'esclusivo interesse dei lavoratori comandati o distaccati a non perdere il posto di lavoro), la dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all'assunzione del lavoratore e l'effettivo beneficiario della prestazione (c.d. distacco o comando) è consentita soltanto a condizione che continui ad operare, sul piano funzionale, la causa del contratto di lavoro in corso con il distaccante, nel senso che il distacco realizzi uno specifico interesse imprenditoriale che consenta di qualificare il distacco medesimo quale atto organizzativo dell'impresa che lo dispone, così determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa ed il conseguente carattere non definitivo del distacco stesso. L'accertamento della sussistenza degli elementi di fatto idonei a configurare la prestazione lavorativa a favore di un soggetto diverso dal datore di lavoro come comando o distacco è riservato al giudice del merito, ed è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha rilevato che, correttamente, il giudice di merito aveva escluso un interesse della società distaccante, la quale, in difficoltà economica, si era limitata a collocare i lavoratori presso una società collegata, preposta alla commercializzazione dei prodotti realizzati dalla distaccante).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2127, Legge 23/10/1960 num. 1369 CORTE COST., Legge 19/07/1993 num. 236 CORTE COST., Decreto Legge 20/05/1993 num. 148 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)