Sez. L, Sentenza n. 21115 del 02/10/2009 (Rv. 610392 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Prestazione lavorativa eseguita da un dipendente di una delle società appartenenti al consorzio in favore di altra società consorziata - Interposizione vietata ex art. 1 della legge n. 1369 del 1960 - Configurabilità - Condizioni - Accertamento come comando, distacco ovvero pseudoappalto vietato - Compito esclusivo del giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Esclusione - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
L'attività lavorativa prestata da un dipendente di una società appartenente ad un consorzio in favore di altra società consorziata può integrare un'ipotesi di interposizione vietata, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, posto che le società riunite nel consorzio sono comunque società distinte e non può considerarsi sufficiente la partecipazione al medesimo consorzio per far ritenere configurabile la figura del distacco di personale dall'una all'altra società e, in particolare, l'interesse del datore di lavoro distaccante. L'accertamento della sussistenza degli elementi di fatto idonei a configurare tale prestazione lavorativa come comando o distacco, anziché come pseudoappalto vietato dalla citata norma, è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi.
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)