Sez. 4, Sentenza n. 14178 del 14/03/2007 Ud. (dep. 05/04/2007) Rv. 236205 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - CUSTODIA | Obblighi del custode - Protezione dei terzi dai rischi scaturenti dalla cosa - Necessità - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - CUSTODIA
Il compito del custode giudiziario non si risolve nella mera preservazione dello stato della cosa e dei sigilli apposti: egli invero ha l'obbligo di conservarla in modo tale da evitare che i terzi possano subire danni dal bene custodito, e di conseguenza ha l'obbligo di adoperarsi per risolvere - anche attraverso le opportune segnalazioni alle autorità competenti - le eventuali situazioni di pericolo che dal bene possono scaturire. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che il custode di una fabbrica di fuochi d'artificio priva di recinzione potesse essere ritenuto responsabile della morte accidentale di un ragazzo che vi era entrato - ed aveva fatto esplodere i fuochi - per la assenza di recinzioni e di barriere all'accesso).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 259, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 260
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)