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Sez. 6, Sentenza n. 35103 del 26/06/2003 Cc. (dep. 04/09/2003) Rv. 226899 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Modalità di custodia dei beni sequestrati - Applicabilità della disciplina prevista dall'art. 259 cod.proc.pen.- Obbligo per il custode di provvedere al reimpiego dei titoli in sequestro scaduti - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226899-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE

In virtù del rinvio operato dall'art. 104 disp. att. cod.proc.pen., la disciplina prevista dall'art. 259, comma 2 cod.proc.pen., in materia di sequestro probatorio, è applicabile anche al sequestro preventivo, con la conseguenza che il custode ha esclusivamente l'obbligo di conservare le cose sequestrate e di presentarle ad ogni richiesta dell'autorità giudiziaria. Pertanto non può essergli imposto dall'autorità giudiziaria l'onere di provvedere ad ulteriori attività di gestione patrimoniale, come, ad esempio, al reimpiego delle somme di denaro derivanti dal rimborso di titoli, oggetto del sequestro, che vengano a scadenza nelle more del vincolo giudiziario.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 104 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 104 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 259 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 259 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)