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Sez. 2, Sentenza n. 1929 del 16/07/1966 (Rv. 323746 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - AMMISSIONE DL CONVENUTO CHE IL BENE RIVENDICATO SIA APPARTENUTO ALL'ATTORE - PROBATIO DIABOLICA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1966-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323746-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - AMMISSIONE DL CONVENUTO CHE IL BENE RIVENDICATO SIA APPARTENUTO ALL'ATTORE - PROBATIO DIABOLICA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

In tema di rivendicazione il rigore della prova che, in ordine al diritto di proprieta sulla cosa rivendicata, si richiede dall'attore, attraverso una serie ininterrotta di titoli validi di acquisto propri e dei suoi danti causa, fino ad esaurire il tempo necessario per la usucapione, subisce una limitazione, allorquando il convenuto, ammettendo che il bene conteso si appartenga all'attore, opponga un titolo di acquisto successivo, che derivi la sua efficacia da quello dedotto dal rivendicante.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)